sabato 26 aprile 2008

"DENUNCIA - ESPOSTO" ALLA MAGISTRATURA DI GELA E CALTANISSETTA CONTRO L'ATO IDRICO E CALTAQUA

A.G. E. A.
ASSOCIAZIONE GELA EMERGENZA ACQUA
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Tel. 3471723264 – 3407848342 Telefax 1782792173

Al Sig. Sindaco
G E L A

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Gela
G E L A

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta
C A L T A N I S S E T T A

Oggetto: Esposto – denuncia

Il sottoscritto________________________________________, nato a ___________________
il_____________e residente a_____________________nella via__________________________n.__
carta di identità o patente¬¬¬¬¬ n. __________________rilasciata da_____________________________
a nome e per conto del_____________________________nato a __________cod.cliente__________
con la presente, chiede agli indirizzari in epigrafe di intervenire, ognuno per le proprie competenze, per attivare ogni procedura opportuna e prevista per appurare la legittimità o meno delle fatture (che si allegano in copia) inviate allo scrivente dall’azienda CALTAQUA con sede legale a Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele 61 e succursale a Gela Piazza S. Giacomo 1, richiedendo che si faccia completa luce sulle modalità procedurali e sulla legittimità di merito delle stesse, informando le SS.LL:
premesso che,

- tra il sottoscritto e la società Caltaqua, ente gestore idrico, non è stato mai stipulato e/o firmato alcun contratto;

- il contratto è uno strumento tecnico posto e previsto dalla legge a disposizione delle parti interessate ad un determinato scopo. Esso vincola le parti con la stessa forza di una legge perché sorge dall’incontro delle volontà (che non c’è mai stato!) e, pertanto, non può sciogliersi e, quindi, attivarsi, che per mutuo consenso o per comando di legge!;

- la mancanza di uno dei requisiti essenziali (volontà, causa ed oggetto), produce nullità di un contratto;

- l’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta con deliberazione n. 15 del 28 dicembre 2005 ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara alla società spagnola Aqualia più altri;

- in data 27 luglio 2006 il Presidente del Consorzio ha sottoscritto la CONVENZIONE e il contratto con cui l’AUTORITA’ ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per la durata di anni trenta alla Società Acque di Caltanissetta S.p.A.

- il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta, nella deliberazione dell’Assemblea dei Rappresentanti n. 10 del 10 maggio 2007 approvava l’articolazione tariffaria per il trimestre ottobre – novembre - dicembre 2006, considerato anno zero e l’articolazione tariffaria per l’anno 2007;

- la retroattività dell’imposizione al pagamento del trimestre ottobre – dicembre 2006 è da ritenere ingiustificata ed illegittima, in quanto lo scrivente ha pagato per intero il canone annuo nell’ordine di € .59,61 al precedente gestore idrico EAS e null’altro doveva, tanmeno al nuovo gestore idrico;

- l’articolazione tariffaria che prevede la corresponsione di un canone fisso pari a 120 mc è da ritenere arbitraria, ingiustificata ed illegittima, in quanto risulta penalizzante per le famiglie mononucleari che nella provincia di CL risultano essere oltre 21.000;

- da dati statistici si è accertato che il consumo medio annuale di un solo componente è pari a 60 mc e non a 120 mc, per cui, 21000 persone hanno già pagato una eccedenza non dovuta di 60 mc d’acqua X €.080 X 21000 che dà un costo complessivo di € 1.008.000 (lire 1.952.496.000);

- il maggiore importo introitato dal gestore Idrico con l’aggiunta dell’IVA, per il non consumo di acqua delle famiglie mononucleari è da ritenere illegittimo e al solo esclusivo vantaggio della società Caltaqua che incamera sempre più soldi a fronte di una erogazione d’acqua non fornita, quindi senza un giustificato motivo;

- l’ente gestore idrico Caltaqua, nel determinare il calcolo trimestrale del consumo di acqua oltre la soglia dei 30 mc (120:4=30) applica le fasce di consumo più alte sino ad arrivare alla soglia di €. 4,0312 al mc; tale calcolo è da ritenersi ingiustificato, arbitrario, illegittimo ed illegale in quanto l’applicazione delle fasce superiore a quella di base, va applicata in sede di conguaglio annuale e non trimestrale;

- la CONVENZIONE di cui sopra, con la quale si stabilisce l’articolazione tariffaria, per analogia e similitudine alle Ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della legge 225 del 24 febbraio 1992, è di esclusiva competenza dei Consigli Comunali a stabilire le tariffe;

- tutte le fatture emesse in carenza di statuizione tariffaria comunale, sono da ritenersi invalide e, quindi nulle;

- a tale conclusione è già pervenuto il Consiglio di Stato che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale l’art. 11, comma 1 della legge 17 dicembre 2004 delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005 della Regione Sicilia (Finanziaria Regionale);

- il succitato art. 11 prevedeva che le società d’ambito, determinassero, con una semplice delibera dell’Assemblea dei Soci, le tariffe dei servizi di gestione, conclusione nettamente in contrasto con la legge;

- pur essendo vero che l’assemblea dei soci è costituita dai sindaci dei comuni interessati (i titolari del potere generale di rappresentanza e sovrintendenza ai servizi e agli uffici comunali) nei loro poteri non è assolutamente previsto o compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi che è invece competenza piena ed esclusiva del Consiglio Comunale, organo rappresentativo dell’intera collettività locale;

- a conferma di quanto testè affermato, la potestà legislativa, in materia di ordinamento degli EE. LL. , non può spingersi sino a modificare, per una sola materia, l’intero ordinario reparto di competenza tra gli organi delle istituzioni locali. Concetto tutelato e ratificato negli artt. 5 e 114 della Costituzione!;

- il Presidente d’Ambito a tutt’oggi non si è reso conto e/o non ha voluto riconoscere l’illegittimità del suo operato, conseguentemente non ha comunicato ai comuni interessati, che è di competenza dei Consigli Comunali, l’approvazione della CONVENZIONE e la determinazione delle tariffe come atto propedeutico all’approvazione del bilancio comunale di competenza;

- i regolamenti, le convenzioni e le delibere di approvazione delle tariffe devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale entro 30 giorni dall’esecutività delle delibere, ed il Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla trasmissione, pone il visto di esecutività (ovviamente, se sono in regola con la legislazione e con la norma), provvedendo alla trasmissione e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- in caso di difformità dalle norme, il Ministero delle Finanze propone, entro 60 giorni, ricorso ai TAR regionali competenti tramite l’avvocatura dello Stato, avverso i regolamenti comunali e le delibere di determinazione delle tariffe, per chiedere l’annullamento, così come previsto dall’art. 52 della legge 446/97;

- nessun Consiglio Comunale, ha discusso in aula ed approvato i regolamenti e/o le convenzione e le delibere delle tariffe idriche, che si ritengono nulle.

Per tutto quanto sopra premesso,

il sottoscritto, meglio sopra generalizzato presenta

ESPOSTO - DENUNCIA

con richiesta di intervento della Magistratura per indagare e fare luce sulla regolarità o meno delle modalità procedurali e sulla legittimità di merito inerenti alle attività gestionali, amministrative e contabili insite nella fase di riscossione dei proventi derivanti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato nella città di Gela.

CHIEDE
altresì, alla luce dei fatti narrati, di accertare se non si ravvisano elementi di raggio e/o truffa ai danni del sottoscritto.

Allega:
fotocopia documento di identità
fotocopia fatture emesse da Caltaqua


Gela lì___________________________




FIRMA

_________________________________________




Firma per ratifica
Orazio Consiglio

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